In difesa dei consumatori
Mediaconciliazione obbligatoria
Un breve accenno a questo nuovo istituto, la "mediaconciliazione" introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 2010, poi abrogata (dichiarata incostituzionale), e poi recentemente di nuovo introdotta.
Sostanzialmente, per un notevole numero di materie (successioni, locazioni, condominio, diritti reali, patti di famiglia, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, contratti bancari, finanziari e assicurativi, diffamazione a mezzi stampa, tra le più ricorrenti) prima di rivolgersi al Giudice, sarà necessario (cioè obbligatorio) tentare la conciliazione, presentando apposita istanza presso un “organismo” all’uopo creato (ve ne sono, a titoli di esempio, presso i Tribunali e presso le Camere di Commercio).
Il Concliatore convoca le parti e i loro avvocati, e se le stesse, dopo uno o più incontri si conciliano, il Conciliatore emana un atto che ha il valore di una sentenza, e viene evitata la causa ordinaria, con risparmio di spese.
Lo scopo è quello di “deflazionare” il carico dei Tribunali, anche se, va detto, sino ad oggi codesto Istituto non ha dato gli effetti sperati, nel senso che nella maggior parte dei casi la conciliazione non riesce.