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Ogni procedimento penale richiede competenza, attenzione e una corretta valutazione delle circostanze. Un’assistenza legale qualificata permette di affrontare ogni fase del procedimento con professionalità e nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

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Alcuni quesiti

La denuncia, presentata dal Pubblico Ufficiale o dal privato, è uno dei mezzi attraverso il quale il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria prendono conoscenza di un fatto costituente reato (artt. 331 e ss. c.p.p.). Ai privati è anche concessa la facoltà di presentare denuncia oralmente (art. 333 c.p.p.). Nel caso di denuncia, il procedimento si avvia d’ufficio, cioè senza che sia necessario l’intervento della persona offesa dal reato.
Per poter invece procedere in ordine ad alcuni reati specifici, la legge richiede una ulteriore condizione (c.d. condizione di procedibilità) che consiste frequentemente nella cosiddetta querela (ad esempio per i reati di lesioni, percosse, ingiuria, diffamazione, etc.). Per querela si intende la manifestazione di volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad uno specifico reato (artt. 336 e ss. c.p.p.). Anche la querela può essere presentata oralmente (e in questo caso si redige un verbale per iscritto ad opera dell’autorità che la riceve) e può essere altresì rimessa (cioè ritirata) o rinunciata (se non è stata ancora presentata). La legge prescrive inoltre che la querela debba essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi dall’accadimento del fatto

La prescrizione del reato determina l’estinzione dello stesso reato sul presupposto del trascorrere di un determinato periodo di tempo.I reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo sono imprescrittibili.L’art. 157 c.p. disciplina il tempo necessario a prescrivere un reato in considerazione della pena stabilita.
La prescrizione estingue il reato:
in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto; in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. L’imputato possa rinunziare alla prescrizione del reato.
La prescrizione può essere sospesa (e il termine ricomincia a decorrere dal momento della sospensione) o interrotta (e il termine ricomincia a decorrere nuovamente dal momento dell’interruzione), ma in ogni caso i termini previsti all’art. 157 c.p. non possono essere aumentati oltre la metà.

La L. 468/99 e il relativo D.lgs. di attuazione 274/00 hanno disciplinato la figura del Giudice di Pace penale, assegnando allo stesso la competenza per alcuni particolari reati, in ordine soprattutto a fenomeni di cd microconflittualità tra privati.
Tali reati sono (art. 5 D.Lgs. 274/00):
Lesione personale (art. 582 c.p.)
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)
Diffamazione (art. 595 c.p.)
Minaccia (art. 612 c.p.)
Furti punibili a querela dell’offeso (art. 626 c.p.)
Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.)
Usurpazione (art. 631 c.p.)
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.)
Invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)
Danneggiamento (art. 635 c.p.)
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)
Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 581 c.p.)
Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.)
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.)
Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.)
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.)
Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.)
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726 c.p.)
Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.)
Oltre ad altre fattispecie di reato previste da normative speciali.
Per i reati procedibili a querela, pertanto, la persona offesa avrà la possibilità di richiedere l’esercizio dell’azione penale attraverso il normale strumento della querela, oppure tramite ricorso immediato al Giudice di Pace. La presentazione della querela non impedisce comunque che venga successivamente inoltrato anche il ricorso, purché sia rispettato il termine di tre mesi dall’accadimento del fatto-reato.

Commette il reato di percosse (art. 581 c.p.) chiunque perquote taluno, se dal fatto non deriva un pregiudizio all’integrità fisica o mentale della persona offesa. La pena è della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a € 309,87.
In caso invece taluno procuri una lesione personale, dalla quale derivi un pregiudizio all’integrità fisica o mentale della persona offesa, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (art. 582 c.p.).Se il pregiudizio ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna circostanza aggravante, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La lesione personale è considerata grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è considerata gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
una malattia certamente o probabilmente insanabile;
la perdita di un senso;
la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

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